Art. 47 — (Procedimento del regolamento di competenza)
L'istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.
Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso .
La parte che propone l'istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti .
Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice .
Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei quaranta giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti .