Art. 484 — (Giudice dell'esecuzione)
L'espropriazione è diretta da un giudice. Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione. (...) Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.