Art. 50-bis — (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale)
Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa ;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate ;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;
[7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .]
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto .