Art. 541 — (Distribuzione amichevole)
Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione , sentito il debitore, provvede in conformità.
Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione , sentito il debitore, provvede in conformità.