Art. 542 — (Distribuzione giudiziale)

Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o dell'esecuzione non l'approva, ognuno di essi puo' chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata. Il dell'esecuzione , sentite le parti, distribuisce la somma ricavata, a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.

DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI