Art. 547 — (Dichiarazione del terzo)

Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

Pignoramento di credito già azionato in via esecutiva: il terzo deve informare il giudice, Cassazione civile, sez. III, sentenza 9 luglio 2020, n. 14597 Pignoramento del libretto di deposito, come si esegue?, Cassazione civile, sez. III, sentenza 13 maggio 2020, n. 8877