Art. 565 — (Intervento tardivo)

I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 , ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.