Art. 566 — (Intervento dei creditori iscritti e privilegiati)

I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 , ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.