Art. 582 — (Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario)
L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso , salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis .