Art. 614 — (Rimborso delle spese)
Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione. Il giudice dell'esecuzione , quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642.
TITOLO IV-bis Delle misure di coercizione indiretta