Art. 617 — (Forma dell'opposizione)

Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 30 marzo 2018 n° 7891, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 05 giugno 2017 n° 13913, Cass. Civ., sez. II, sentenza 22 gennaio 2008, n. 1269, Trib. Torino, ordinanza 21 settembre 2007 e Cass. Civ., sez. III, sentenza 27 maggio 2009, n. 12259. Cfr. la formula "Opposizione alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto", tratta da FormularioCivile.it.