Art. 636 — (Parcella delle spese e prestazioni)

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

Compenso avvocati: sì al decreto ingiuntivo con la parcella vistata dall'Ordine, Cassazione civile, Sezioni unite, sentenza 8 luglio 2021, n. 19427

Compenso avvocati: si può ancora chiedere il decreto ingiuntivo con la parcella vistata dal COA?, Procura generale della Corte di Cassazione, richiesta del 30 luglio 2020

Cass. Civ., SS.UU., sentenza 12 marzo 2008, n. 6534.