Art. 639 — (Ricorso per consegna di cose fungibili)
Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda puo' invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura.