Art. 641 — (Accoglimento della domanda)
Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso , ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni , con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi. Nel decreto, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.
Opposizione a decreto ingiuntivo: quale natura giuridica?, Cassazione civile, sez. III, ordinanza 18 maggio 2021, n. 13556
Opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale, Tribunale di Lecce, sentenza 2 ottobre 2020, n. 2143
Tribunale, Roma, sez. X, sentenza 16 maggio 2018 n° 9962