Art. 677 — (Esecuzione del sequestro giudiziario)
Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all'articolo 608, primo comma. L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore. Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, puo' ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode. Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211.