Art. 709-ter — (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)

[Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore .

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis ;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende .

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.]

Provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. e ricorso straordinario per cassazione, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1568 Ascolto della figlia minore: come valutare il rifiuto della figura paterna, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 23 ottobre 2019, n. 27207

Trib. Napoli, sez. I, sentenza 11 marzo 2008. Cfr. la formula "Ricorso ex art. 709-ter c.p.c." tratta da FormularioCivile.it.