Art. 711 — (Separazione consensuale)

[Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del Codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708 .

Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi si applica l'articolo 706 ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.]

Separazione consensuale: via libera al gratuito patrocinio, Cassazione civile, sez. II, sentenza 29 settembre 2020, n. 20545

Cass. Civ, sez. I, sentenza 8 maggio 2008, n. 11489. Cfr. la formula "Atto di precetto su accordo di separazione omologato" tratta da FormularioCivile.it.