Art. 717 — (Nomina del tutore e del curatore provvisorio)
[Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore.
Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio .]