Art. 720 — (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione)

[Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse .

Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.]