Art. 729 — (Pubblicazione della sentenza)
[La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità .
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.]