Art. 745 — (Rifiuto o ritardo nel rilascio)

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al giudice di pace o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni. Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.