Art. 763 — (Provvedimento di rimozione)
La rimozione dei sigilli é ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4. Nei casi previsti nell'articolo 754 può essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario. L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.