Art. 765 — (Ufficiale procedente)

La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'articolo 769. Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale . Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.