Art. 771 — (Persone che hanno diritto ad assistere all'inventario)

Hanno diritto ad assistere alla formazione dell'inventario: 1) il coniuge superstite; 2) gli eredi legittimi presunti; 3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari; 4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.