Art. 783 — (Vendita di beni ereditari)

La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario salvo che il giudice , con decreto motivato, non disponga altrimenti. La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.