Art. 789 — (Progetto di divisione e contestazioni su di esso)

Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti . Il decreto è comunicato alle parti. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187. In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.

Divisione immobiliare in pendenza di esecuzione e termine per la riassunzione, Cassazione civile, sez. III, sentenza 12 maggio 2021, n. 12685

Corte Cost., sentenza 29 ottobre 2009, n. 276.