Art. 840-decies

Impugnazione della sentenza .

(Testo in vigore dal 19 maggio 2021) Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-sexies e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma. Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 395 o quando la sentenza medesima è l'effetto della collusione tra le parti. In quest'ultimo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione. (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 12 aprile 2019, n. 31, che ha inserito il Titolo VIII-bis, a decorrere dal 19 novembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, della medesima legge n. 31/2019, come modificato dall'art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e dall’art. 31-ter, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 7, comma 2, della citata legge n. 31/2019