Art. 840-duodecies — Adempimento spontaneo

(Testo in vigore dal 19 maggio 2021) Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune degli aderenti deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente. Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma, possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-undecies. Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati. Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso. (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 12 aprile 2019, n. 31, che ha inserito il Titolo VIII-bis, a decorrere dal 19 novembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, della medesima legge n. 31/2019, come modificato dall'art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e dall’art. 31-ter, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 7, comma 2, della citata legge n. 31/2019.