Art. 87 — (Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico)
La parte puo' farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
La parte puo' farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.