Art. 91 — (Condanna alle spese)

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario. Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

Cassazione civile, sez. II, ordinanza 08 ottobre 2018 n° 24678, Cassazione Civile, sez. VI-L, ordinanza 06 febraio 2018 n° 2787, Cassazione Civile, sez. I, ordinanza 12 gennaio 2018 n° 657, Cassazione Civile, sez. VI-2, ordinanza 11 dicembre 2017 n° 29594, Cassazione Civile, sez. II, ordinanza interlocutoria 11 settembre 2017 n° 21048, Cass. Civ., sez. II, sentenza 8 giugno 2007, n. 13430 e Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 luglio 2007, n. 15725.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018 n° 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.