Art. 98 — (Cauzione per le spese)

Il giudice istruttore, il pretore o il giudice di pace, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio, presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita. Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.