Art. 121 — Memorie e richieste delle parti

1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.

2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge,, entro quindici giorni.

Legittima la comunicazione dell'impedimento del difensore a mezzo pec, Cassazione penale, sez. III, sentenza del 4 ottobre 2021, n. 35974

Cassazione penale, sez. III, sentenza 14 dicembre 2007, n. 46656.