Art. 152 — Notificazioni richieste dalle parti private
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento .
Processo penale, PEC tra difensori vale come la raccomandata, Cassazione penale, sez. II, sentenza 22 settembre 2020, n. 26506
Cassazione penale, sez. II, sentenza 10 febbraio 2017, n. 6320.