Art. 178 — Nullità di ordine generale

1. E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario ;

b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;

c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

Istanza inviata a Pec errata: avvocato responsabile, Cassazione penale, sez. II, sentenza 21 giugno 2021, n. 24280 L'udienza va rinviata se il difensore non riesce a collegarsi da remoto, Cassazione penale, sez. I, sentenza 28 aprile 2021, 16120

Cassazione penale, sez. V, sentenza 25 ottobre 2018 n° 48892, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 26 gennaio 2018 n° 3861, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 6 marzo 2008, n. 10394.