Art. 199 — Facoltà di astensione dei prossimi congiunti

1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale o derivante da un'unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;

b) al coniuge separato dell'imputato;

c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l'imputato.

(1]) Periodo modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, che ha inserito dopo le parole: «convivenza coniugale» le seguenti:«o derivante da un'unione civile tra persone dello stesso sesso». (2) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, che ha sostituito le parole: «cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato» con le seguenti: «cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l'imputato».