Art. 206-bis — Assunzione della testimonianza di cardinali
1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto. 2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. 3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3. (1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, L. 22 aprile 2021, n. 70, a decorrere dal 23 maggio 2021, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1 della medesima Legge n. 70/2021.