Art. 234 — Prova documentale

1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

3. E' vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.

Registrazione di colloquio nello studio legale: ha valore di prova, Cassazione civile, Sezioni unite, sentenza 16 luglio 2021, n. 20384

La persona offesa gira la telefonata ai CC: non è intercettazione, Cassazione penale, sez. III, sentenza 25 settembre 2020, n. 26766

Dvd acquisibili come prova documentale, fermo il contraddittorio sui contenuti, Cassazione penale, sez. V, sentenza 21 febbraio 2020, n. 7015

Messaggi WhatsApp hanno natura documentale, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 17 gennaio 2020, n. 1822

Stalking accertabile anche attraverso messaggi Whatsapp, Cassazione penale, sez. III, sentenza 21 novembre 2019, n. 47283

Cassazione penale, sez. V, sentenza 22 febbraio 2018 n° 8736, Cassazione penale, sez. V, sentenza 16 gennaio 2018 n° 1822, Cassazione penale, sez. feriale, sentenza 17 ottobre 2017 n° 47602