Art. 241 — Documenti falsi

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.

242. Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni .

1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione. 2. Quando è acquisita una registrazione, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268, comma 7 . (1) Rubrica così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 2, comma 8, del medesimo D.L. n. 161/2019.