Art. 37 — Ricusazione
1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.
Procedimento di prevenzione: no alla ricusabilità del giudice, Cassazione penale, sez. II, sentenza 4 settembre 2019, n. 37060.
Cassazione Penale, sez. V, sentenza 18 giugno 2007, n. 23883, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 28 giugno 2007, n. 25024 e Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 26 gennaio 2009, n. 3499.