Art. 420-ter — Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore

1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima all'imputato .

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

[3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato .]

4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti .

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito .

5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso .

Legittimo impedimento: comunicazione PEC è legittima, Cassazione penale, sez. I, sentenza 27 aprile 2021, n. 15868

Legittimo impedimento: va disposto rinvio dell'udienza anche se procedimento è camerale, Cassazione penale, sez. I, sentenza 23 marzo 2020, n. 10565.

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11 dicembre 2017 n° 55139, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 3 dicembre 2007, n. 44922 e Cassazione Penale, sez. II, sentenza 24 settembre 2009, n. 37535.