Art. 442 — Decisione
1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti .
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza .
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto .
2-bis. Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione .
[3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso .]
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2 .