Art. 456 — Decreto di giudizio immediato

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.

2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il decreto contiene altresì, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza .

2-bis. Con il decreto l'imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa .

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio .

4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso alla data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3 .

La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 85/2018, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dai tribunali ordinari di Pisa e di Ivrea.