Art. 521 — Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.
3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.
Vedi: Violenza sessuale: costituisce ''induzione'' qualsiasi forma di sopraffazione della vittima, Cassazione penale, sentenza n. 47018/2023 Illecito disciplinare del magistrato e principio di correlazione tra incolpazione e condanna, Cassazione civile, SS.UU., sentenza 31 marzo 2022, n. 10445 Divieto di analogia in materia penale: i chiarimenti della Corte costituzionale, Corte costituzionale, sentenza 14 maggio 2021, n. 98