Art. 526 — Prove utilizzabili ai fini della deliberazione
1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
1-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.
Cassazione Penale, sez. II, sentenza 15 ottobre 2008, n. 38894.