Art. 96 — Difensore di fiducia

1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.

Nomina a difensore di fiducia non può esser depositata via PEC, Cassazione penale, sez. I, sentenza 19 settembre 2019, n. 38665.

Cassazione penale, sez. I, sentenza 25 ottobre 2018 n° 48862, Cassazione penale, sez. II, sentenza 26 luglio 2018 n° 35651, Cassazione penale, sez. V, sentenza 11 giugno 2018 n° 26606, Cassazione penale, sez. V, sentenza 11 giugno 2018 n° 26606.