Art. 139 — Computo delle pene accessorie

Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposta a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

[Art. 140. Applicazione provvisoria di pene accessorie.

Il giudice, durante l'istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28. La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna.]

[Art. 141. Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali.

Le pene detentive per delitti si scontano in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati: 1. delinquenti abituali o professionali o per tendenza; 2. condannati a pena diminuita per infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; ubriachi abituali e persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti. I condannati indicati nel n. 2 sono sottoposti, qualora occorra, anche a un regime di cura. Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena. La decisione può essere modificata durante l'esecuzione della pena. La pena dell'arresto si sconta, dalle suindicate categorie di condannati e dai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena predetta. Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini].

[Art. 142. Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori.

I minori scontano fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale. Possono essere ammessi ai lavori all'aperto, anche prima del termine stabilito nel primo capoverso dell'articolo 23. Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.]

[Art. 143. Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari.

In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato].

[Art. 144. Vigilanza sull'esecuzione delle pene.

L'esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice. Egli delibera circa l'ammissione al lavoro all'aperto e dà parere sull'ammissione alla liberazione condizionale]