Art. 162 — Oblazione nelle contravvenzioni
Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
Rito abbreviato: sì all'oblazione subordinata alla riqualificazione. Cassazione penale, sez. I, sentenza 24 maggio 2021, n. 20573.
Cassazione Penale, sez. I, sentenza 10 ottobre 2007, n. 37354.