Art. 198 — Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili
Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili. L'estinzione del reato o della pena non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.