Art. 201 — Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero
Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato , è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza. Nel caso indicato nell'articolo 12, n. 3, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.