Art. 216 — Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro: 1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali; professionali o per tendenza ; 2) coloro che essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere; 3) le persone condannate o prosciolte negli altri casi indicati espressamente nella legge.